TESTO
del disegno di legge n. 1638
TESTO
della Commissione

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:           a) identico:

      «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione

      «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione


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a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data con decreto motivato»; a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data con decreto motivato, avuto riguardo alla sussistenza di gravi indizi di reato e alla circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          b) identico:

      «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

      «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          c) identico:

      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga

      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il


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unitamente ai presupposti indicati nel comma 1»; pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;

          d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

          d) identico:

      «3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

      «3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

      3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni».       3-ter. Identico»;
 

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

      «5. In apposito registro tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

 
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

      «Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato


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 del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
       2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
       3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private».